Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 7 — Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi

Per l'installazione in Italia, su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio, di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza, normale. Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma e' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 1100 per anno. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 1961, n.301

5

La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1954 al 19 maggio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 marzo 1961, n.301

    La L. 31 marzo 1961, n.301 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, (...)sono sostituiti dalle norme contenute nella presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art7 · fonte del testo