Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1983 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purche' idonei in attitudine militare".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-04-28;173~artunico · fonte del testo