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Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del venti per cento dei posti messi a concorso, purche' idonei in attitudine militare".
Testo in vigore dal 12 maggio 1983 al 9 ottobre 2010
