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L'articolo 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e' sostituito dal seguente: "Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di eta' stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera d) il limite di eta' e' fissato a 40 anni".

Testo in vigore dal 18 luglio 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-04;324~art2 · fonte del testo