Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1984 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e' sostituito dal seguente: "Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di eta' stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera d) il limite di eta' e' fissato a 40 anni".
Testo in vigore dal 18 luglio 1984 al 9 ottobre 2010
