L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' modificato come segue: "Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori. All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto".

Testo vigente dal 23 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;706~art1 · fonte del testo