La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera', inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituira' un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.

Testo vigente dal 23 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-08;706~art2 · fonte del testo