Art. 48

(Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori. ((La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento)). L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Testo vigente dal 19 ottobre 1961, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art48 · fonte su Normattiva