All'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonche' a posti di servizio di assistenza alle attivita' ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico".
Testo vigente dal 3 giugno 1976
