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Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di ammodernamento, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non puo' superare, salva la proroga prevista dall'art. 8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di cui all'art. 10 della stessa legge.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-07;237~art1 · fonte del testo