Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, e' aggiunto il seguente: "L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e' estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonche' alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute".

Testo vigente dal 4 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-28;421~art1 · fonte del testo