Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, e' aggiunto il seguente: "L'esenzione dal pagamento del canone di cui al precedente comma e' estesa alle scuole materne statali e non statali autorizzate, nonche' alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali, ed alle scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute".
Testo vigente dal 4 gennaio 1990
