Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalita' previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualita' di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti. Per la validita' del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 308/1989

    Questione infondata
    26 maggio 1989

    SCUOLA STATALE E PRIVATA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - INSEGNANTI. La regola della necessaria "stretta attinenza" tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento è oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validità dell'insegnamento medesimo - e quindi dell'apprendimento dei discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea specifica preparazione culturale dei docenti. Correttamente, pertanto il legislatore, nel prevedere sessioni riservate di esami di abilitazione a vantaggio di soggetti vertenti in particolari situazioni, non ha disposto deroghe alla normativa generale delle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio già riconosciuto valido e poi escluso dal d.m. 2 marzo 1972 (nella specie: laurea in scienze politiche, in relazione all'insegnamento delle lingue straniere). È dunque infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. - cfr. S. n. 201/1986, O. n. 687/1988

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 97 cost. · Art. 76 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

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  • Ordinanza n. 687/1988

    Questione inammissibile
    16 giugno 1988

    La disposizione di cui all'art. 76, L. 20 maggio 1982, n. 270, concernente l'ammissione a sessioni riservate di esami per l'abilitazione all'insegnamento - a seguito di accertamento dei requisiti in base a elementi certi e temporalmente circoscritti - è norma transitoria ed eccezionale in relazione alla quale sarebbe oltremodo problematico prevedere un congegno che consentisse ai docenti, i quali in uno dei due anni di insegnamento stabiliti per detta ammissione, abbiano prestato servizio militare di leva di utilizzare alternativamente o surrogatoriamente un altro anno di insegnamento. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.76, L. 20 maggio 1982, n. 270, denunziato per violazione degli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, Cost.). - cfr. S. n. 209/1986.

    Art. 76 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 3 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 33 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 209/1986

    Questione infondata
    24 luglio 1986

    Il principio di uguaglianza non è violato quando a situazioni diverse non si provvede con unica ed identica disciplina. Pertanto, non viola l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che riconosce il beneficio dell'ammissione a sessioni riservate di esami di abilitazione ai soli insegnanti supplenti in servizio nel biennio 1980-81 e 1981- 82 (e non anche a coloro che, pur fuori di tale periodo, avessero maturato maggiore od uguale anzianità di servizio), in quanto tale norma integra gli artt. 27, primo comma, e 38, primo comma, della legge n. 270/1982, che favoriscono l'assorbimento in ruolo degli insegnanti precari che abbiano svolto almeno due anni d'insegnamento nel sessennio antecedente l'anno scolastico 1981- 82, col prevedere, per essi, una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Neppure ricorrono, nel caso, profili di contrasto con l'art. 33 Cost., in quanto agli insegnanti non ammessi alle sessioni abilitanti riservate non è precluso il partecipare a quelle ordinarie; ne' con l'art. 97 Cost., non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture scolastiche ne' criteri incompatibili con il dovere di imparzialità della p.a.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost., dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in parte qua).

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 97 cost. · Art. 76 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art76 · fonte su Normattiva