Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 90 milioni annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario e del corrispondente capitolo per gli anni successivi. A tale capitolo si applicano conseguentemente le disposizioni contenute all'articolo 11- ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;421~art2 · fonte del testo