Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, nel periodo dal 1 gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado piu' anziano, e' promosso sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di eta' ove l'ostacolo alla promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado piu' anziano in applicazione della norma di cui allo art. 17 della predetta legge n. 1189. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del citato art. 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano avvalsi della facolta' di chiedere il collocamento a disposizione prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facolta' fino al 31 dicembre 1962. Il collocamento a disposizione e' in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010
