Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010
