Entro il limite massimo di lire 7 miliardi le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono effettuare, per le necessita' dei servizi da esse direttamente dipendenti e per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico scientifico se sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica Amministrazione, acquisti di macchinari ed attrezzature occorrenti per una piu' efficiente organizzazione dei servizi stessi. L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici di cui al precedente comma, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.

Testo vigente dal 8 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-12;538~art2 · fonte del testo