Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 31 — Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica

E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art31 · fonte su Normattiva