Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sara' provveduto con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-06-02;477~art3 · fonte del testo