La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 e' effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati. Della ripartizione e' data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale.

Testo vigente dal 17 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;477~art2 · fonte del testo