Art. 16 — Sanzioni
Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e' modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a)previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;
- b)previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonche' dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni;
- c)previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.
Testo vigente dal 15 dicembre 1999
