Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Art. 17 — Procedimento penale davanti al giudice di pace

Il procedimento penale davanti al giudice di pace e' disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresi', i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)estensione della perseguibilita' a querela dei reati;
  • b)previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attivita' di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;
  • c)previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;
  • d)previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, tra-smetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perche' proceda ai sensi della lettera b);
  • e)previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facolta' e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;
  • f)introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuita' del fatto e di occasionalita' della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento puo' pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;
  • g)obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonche' in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;
  • h)previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;
  • i)ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operativita;
  • l)svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilita' di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;
  • m)previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
  • n)previsione della appellabilita' delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;
  • o)previsione della non appellabilita' da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
  • p)previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza e' attribuita al giudice di pace.

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 42/2007

    Questione inammissibile
    20 febbraio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.…

    Art. 24 cost. · Art. 415-bis c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 371/2004

    Questione inammissibile
    29 novembre 2004

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1991, n. 374, concernente, per i reati di competenza del giudice di pace, l’esclusione della procedibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”. Per costante giurisprudenza costituzionale, al giudice ‘a quò non è precluso di sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia puramente processuale, tuttavia è necessario che il giudice ‘a quò abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame, nel merito, della questione. Il giudice rimettente, riproponendo solo due delle quattro questioni precedentemente sollevate, ha eliminato, nella presente fase, uno dei motivi di inammissibilità rilevato nella precedente pronuncia inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito, ma omette, nell’ordinanza di rimessione, di prendere in esame l’altro motivo di inammissibilità relativo alla irrilevanza, per inapplicabilità dell’istituto in discorso al caso concreto, derivante dall’opposizione per ‘facta concludentià della persona offesa. - V. precedente decisione di inammissibilità n. 34/2003. - Sentenze citate n. 63/2003; n. 12/1998; n. 87/2000 e n. 433/1995.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/2003

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, concernente la disciplina dell'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto". Infatti il rimettente auspica due diversi interventi correttivi, l'uno in palese contraddizione con l'altro: da un lato, la soppressione dell'istituto stesso dall'ordinamento, dall'altro, la sua estensione attraverso la rimozione di talune condizioni di operatività. - Sulla inammissibilità di questioni duplici in contraddizione tra loro, v. citate ordinanze n. 67/2001, n. 7/2000 e n. 435/2000.

    Art. 593 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-11-24;468~art17 · fonte su Normattiva