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All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 7, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvedera' mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1 agosto 1980 al 1 marzo 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;384~art10 · fonte su Normattiva