Art. 75
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834))3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834
3con decorrenza dal 1 gennaio 1982
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915."
Testo vigente dal 2 febbraio 1982, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva