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I reggenti provvisori dei magazzini e i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;484~art1 · fonte del testo