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I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;484~art2 · fonte del testo