Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
