Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nonche' degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «nonche', con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si e' fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero».

Testo vigente dal 6 dicembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-23;226~art1 · fonte del testo