All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali»;
  • c)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato». 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 6 dicembre 2017, n. 252 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»".

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 252/2017

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 2017

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento all'art. 136 Cost., per lesione del giudicato costituzionale della sentenza n. 88 del 2014 - nella parte in cui non afferma il carattere tecnico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, al quale è rimessa la disciplina di criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato. L'evocata sentenza n. 88 del 2014 - rilevato che la riserva di legge rinforzata stabilita dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per l'attuazione della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali consente non implica che l'atto legislativo debba farsi carico di aspetti della disciplina esclusivamente tecnici - ha dichiarato costituzionalmente illegittima la precedente formulazione dell'art. 10, comma 5, nella parte in cui non riservava al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ma tale pronuncia è stata adottata dopo una verifica del concreto atteggiarsi del d.P.C.m. (carattere tecnico o discrezionale) in relazione al contenuto precettivo dei precedenti commi dell'art. 10, contenuto che assume quindi un valore determinante. Ne consegue che, in presenza di una intervenuta significativa modifica di quest'ultimo, anche in relazione al diverso contesto determinato dalla novellazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2016, non sussiste, sia sotto il profilo sostanziale che formale, il ripristino o la conservazione del significato della norma dichiarata costituzionalmente illegittima. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ). La disciplina statale attuativa della limitata facoltà di indebitamento degli enti territoriali - richiesta dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - non è limitata ai principi generali, dovendo il suo contenuto essere uguale per tutte le autonomie a garanzia dell'omogeneità dei trattamenti, connaturata alla logica della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio. I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni" in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ).

    Art. 81 cost. · Art. 136 cost. · Art. 119 cost. · Art. 2 Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2016-08-12;164~art2 · fonte su Normattiva