La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604, e' estesa al periodo dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1966. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 6 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, e l'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1604, sono abrogati. L'articolo 49 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

Testo vigente dal 6 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;467~art1 · fonte su Normattiva