Art. 13 — Imprenditori agricoli a titolo principale
A decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista all'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Testo vigente dal 13 agosto 1990
