[1]Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito dal seguente: "Per tali opere complementari e' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

[2]Esercizi: 1961-62................. L. 5.000.000.000 1962-63................. " 10.000.000.000 1963-64................. " 10.000.000.000 1964 (II sem.).............. " 5.000.000.000 1965................... " 10.000.000.000 1966................... " 10.000.000.000 1967................... " 13.000.000.000 1968................... " 14.000.000.000 1969................... " 13.000.000.000 1970................... " 10.000.000.000".

Testo vigente dal 24 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;29~art1 · fonte del testo