Art. 13 — Contributi per opere di miglioramento in montagna
E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiori aliquote previste dalla presente legge. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 aprile 1965, n. 341
5La L. 6 aprile 1965, n. 341 ha disposto (con l'art. 3) che "L'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi prevista dall'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' aumentata di lire 9 miliardi."
Testo vigente dal 11 maggio 1965
