I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianita' e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1. I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

Testo vigente dal 9 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;320~art2 · fonte su Normattiva