Art. 5 — Requisiti per l'ammissione all'incarico
[1]Per l'ammissione all'incarico e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- a)diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
- b)cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- c)eta' non superiore ad anni 45, salve le elevazioni dei limiti di eta' previste dalle vigenti disposizioni. Per i medici chirurghi, i quali in qualita' di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio, o di medico di guardia, abbiano gia' prestato senza demerito la loro opera presso un istituto o servizio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno, detto limite massimo di eta' e' elevato del periodo di tempo corrispondente al servizio prestato;
- d)idoneita' fisica all'incarico;
- e)godimento del diritto di elettorato attivo politico;
- f)non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- g)iscrizione all'ordine dei medici.
[2]I predetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Per i medici ammessi all'incarico mediante scelta diretta, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del decreto di conferimento dell'incarico. I documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalle precedenti lettere b), d), e), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto predetto.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
