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Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.

Testo in vigore dal 22 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;324~art1 · fonte del testo