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All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;324~art2 · fonte del testo