L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' sostituito dal seguente: "I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita', se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire. Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanita'. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari".

Testo vigente dal 10 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-24;107~artunico · fonte su Normattiva