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Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, e' sostituito dal seguente: "Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianita' decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale". AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;189~art1 · fonte del testo