Il punto g) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' modificato come segue: "g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita'".
Testo vigente dal 4 marzo 1974
