Il punto g) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' modificato come segue: "g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita'".

Testo vigente dal 4 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;25~art4 · fonte su Normattiva