Art. 14 — Indennità di missione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
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2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. 134 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La misura delle indennita' che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto e' fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi degli impiegati civili dello Stato. Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore a 500.00 abitanti le indennita' stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni. Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilita' fisica sono dovute ai segretari le indennita' stabilite per gli impiegati civili dello Stato. In caso di trasferimento la spesa e' a carico del Comune in cui il segretario viene trasferito; negli altri casi e' a carico del Comune presso cui prestava servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art14 · fonte del testo