Art. 14 — Indennità di missione
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La misura delle indennita' che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto e' fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi degli impiegati civili dello Stato. Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore a 500.00 abitanti le indennita' stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni. Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilita' fisica sono dovute ai segretari le indennita' stabilite per gli impiegati civili dello Stato. In caso di trasferimento la spesa e' a carico del Comune in cui il segretario viene trasferito; negli altri casi e' a carico del Comune presso cui prestava servizio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
