Art. 17 — Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di 1ª classe
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Le promozioni a segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferite, con decreto del Ministro per l'interno) a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante della classe corrispondente, ai segretari provinciali del grado inferiore, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta, riportando nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto. Ai predetti concorsi possono partecipare i segretari provinciali di grado corrispondente e vi sono ammessi anche i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione titolari delle Province e dei Comuni aventi i requisiti per partecipare a posti di segretario comunale di pari grado. Le nomine a segretario generale di 1ª classe delle Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di ottimo. Ai concorsi per le nomine a segretario generale di 1ª classe delle Province predette possono, altresi', partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali comunali di 1ª classe e i vice segretari comunali e provinciali di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
