Art. 9 — Promozioni a segretario di 1ª classe ed a segretario capo di 3ª classe
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. 141 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le promozioni a segretario di 1ª classe ed a segretario capo di 3ª classe sono conferite, per anzianita' congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretari che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore, riportando nell'ultimo quinquennio almeno per tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto. I periodi di permanenza nei gradi di segretario di 2ª e la classe, di cui al comma precedente, sono ridotti di due anni per i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato, sempre che abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art9 · fonte del testo