Art. 2 — Revisione della classificazione dei Comuni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. 112 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella A allegata alla presente legge. Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, puo' procedersi ad una nuova revisione in base a modalita' che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalita' ha riferimento a dati statistici. Tra una revisione e l'altra non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del Comune o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art2 · fonte del testo