Art. 2 — Revisione della classificazione dei Comuni
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Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella A allegata alla presente legge. Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, puo' procedersi ad una nuova revisione in base a modalita' che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalita' ha riferimento a dati statistici. Tra una revisione e l'altra non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del Comune o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998
