Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali

Art. 9 — Promozioni a segretario di 1ª classe ed a segretario capo di 3ª classe

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

Le promozioni a segretario di 1ª classe ed a segretario capo di 3ª classe sono conferite, per anzianita' congiunta al merito, con decreto del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, ai segretari che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado immediatamente inferiore, riportando nell'ultimo quinquennio almeno per tre anni la qualifica di ottimo e per gli altri due anni almeno quella di distinto. I periodi di permanenza nei gradi di segretario di 2ª e la classe, di cui al comma precedente, sono ridotti di due anni per i segretari i quali siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato, sempre che abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno la qualifica di distinto.

Testo in vigore dal 1 settembre 1954 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;748~art9 · fonte del testo