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[1]L'articolo 2 della sopracitata legge e' sostituito dal seguente: "Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di "assegni" e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

[2]Per il grado di Cavaliere................. L. 52.500 Per il grado di Ufficiale................. L. 600.000 Per il grado di Commendatore................ L. 67.500 Per il grado di Grande Ufficiale.............. L. 75.000 Per il grado di Cavaliere di Gran Croce............ 82.500

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 16 dicembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art2 · fonte del testo