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[1]L'articolo 2 della sopracitata legge e' sostituito dal seguente: "Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di "assegni" e sono stabilite nelle seguenti misure annue:
[2]Per il grado di Cavaliere................. L. 52.500 Per il grado di Ufficiale................. L. 600.000 Per il grado di Commendatore................ L. 67.500 Per il grado di Grande Ufficiale.............. L. 75.000 Per il grado di Cavaliere di Gran Croce............ 82.500 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 ottobre 1969, n.831
1La L. 30 ottobre 1969, n.831 ha disposto (con l'art. 2) che "Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia e' concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue: per il grado di cavaliere, lire 210.000; per il grado di ufficiale, lire 240.000; per il grado di commendatore, lire 270.000; per il grado di grand'ufficiale, lire 300.000; per il grado di cavaliere di gran croce, lire 330.000. La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che l'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 831 sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010
