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E' concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195. L'assegno previsto dal presente articolo e' concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio. Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 ottobre 1969, n.831

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La L. 30 ottobre 1969, n.831 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che l'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 831 sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 16 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 ottobre 1969, n.831

    La L. 30 ottobre 1969, n.831 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che l'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 30 ottobre 1969, n. 831 sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati. Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che gli assegni straordinari e le pensioni straordinarie hanno effetto dal 1 gennaio 1969.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;212~art3 · fonte del testo