Al primo comma dell'articolo 9 il settimo alinea della lettera d) e' sostituito dal seguente: "0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio".

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-02;998~art5 · fonte su Normattiva