I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

  • a)titolo di studio;
  • b)benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
  • c)titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
  • d)ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza. Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente: 15 punti per i titoli di cui alla lettera a); 25 punti per i titoli di cui alla lettera b); 50 punti per i titoli di cui alla lettera c); 20 punti per i titoli di cui alla lettera d). Coloro che non abbiano riportato almeno 25 punti per i titoli di cui alla lettera, c) sono dichiarati non idonei. Ogni componente la Commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b, c) e d) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Testo vigente dal 26 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;96~art4 · fonte del testo