Il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneita' da parte delle autorita' competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di eta' si trovino in una delle seguenti posizioni: carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneita' nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purche' abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare; carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio".

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-02;998~art6 · fonte su Normattiva